Mediazione obbligatoria: dopo l`opposizione a decreto ingiuntivo l`onere grava sul creditore
Decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, se il creditore non attiva la mediazione il decreto č revocato (Sezioni Unite n. 19596/2020)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell`art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l`onere di promuovere la procedura di mediazione č a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilitā di cui al citato comma 1-bis conseguirā la revoca del decreto ingiuntivo". CASS. CIV., SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 19596/2020